Documento di valutazione rischi (DVR)
Le imprese sono obbligate, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09, ad effettuare un’attenta valutazione dei rischi che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori. Devono quindi certificare e documentare ogni scelta che riguarda la prevenzione del rischio attraverso una figura responsabile, una specifica organizzazione che si occupi di sicurezza nel lavoro, avvalendosi di personale interno o esterno alla struttura.
Il datore di lavoro è incaricato ad individuare tutti i probabili fattori di rischio presenti nella propria azienda e può affidarsi ad un consulente esperto e qualificato, come quelli che mettiamo a disposizione noi di Lavorare in Sicurezza Group.
Il datore di lavoro, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, se previsto per legge, al medico competente, dopo aver richiesto il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), effettua una procedura di analisi attenta per la valutazione dei rischi, i cui esiti risulteranno in un documento avente valore certificativo: il Documento Valutazione dei Rischi.
Tale documento deve essere suddiviso, ex lege, in tre parti e dovrà individuare:
- un elenco di tutto ciò che è stato valutato rischioso per la sicurezza e per la salute;
- una serie di strumenti e di criteri di prevenzione;
- un insieme di misure idonee a garantire ai lavoratori una sempre maggiore tutela, attraverso un continuo aggiornamento dei dispositivi di sicurezza.
Le fonti di rischio vengono comprese in cinque categorie:
1. Rischi Generici: sono i più comuni e di solito riguardano gli ambienti di lavoro (strutture), gli impianti elettrici, oppure attrezzature o macchinari;
2. Rischi Ergonomici: richiedono di adottare delle posizioni di lavoro poco opportune non solo per un lungo periodo, ma anche per breve tempo. Riguardano anche i lavori che si svolgono di fronte a videoterminali in modo sistematico o abituale;
3. Rischi Specifici: appartengono in modo esclusivo al processo produttivo di riferimento, cioè settori particolari dell’azienda in cui vengono utilizzati materiali specifici o in cui vengono eseguite lavorazioni particolari. E’ il caso dei prodotti chimici (gas, vapore, liquidi) e dei lavori eseguiti in presenza di rumori, vibrazioni e radiazioni.
4. Rischi di Processo: sono quei rischi che prevedono elevate possibilità di incidenti o malfunzionamenti di ordinari processi lavorativi. Solitamente riguardano il pericolo di incendio, di esplosione, di propagazione di energia termica e di emissione di sostanze tossiche oltre il limite consentito.
5. Rischi Organizzativi: si intendono tutti quei rischi che derivano dai errori compiuti dal personale di un’azienda, quindi da chi ricopre dei ruoli di responsabilità per tutelare la propria e l’altrui integrità fisica. Lavoratori poco professionali o non sufficientemente addestrati, superficialità nello svolgimento delle mansioni, approssimazione nell’esecuzione delle verifiche e nel controllo degli standard di sicurezza, possono dare luogo ad incidenti di un certo rilievo.