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Rinnovo certificato prevenzione incendi C.P.I.

Antincendio

Rinnovo periodico di conformità antincendio

La permanenza dei requisiti di sicurezza antincendio per un’attività soggetta a controllo ai sensi dell’allegato I al DPR 151 del 1.08.2011 viene dichiarata dal titolare dell’attività secondo le modalità previste dall’art.5 (attestazione rinnovo periodico).
Non si tratta più di un  rinnovo di un Certificato Prevenzione Incendi, ma di una modalità autocertificativa, con la quale si attesta l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

Termini di scadenza 

Entro i termini di scadenza previsti (5 o 10  anni per la SCIA oppure la scadenza naturale di un CPI in corso di validità) il titolare dell’attività, classificata indifferentemente nella categoria A,B o C dell’allegato al DPR n.151/11, dovrà presentare al Comando Vigili del Fuoco una dichiarazione nella quale si attesta l’assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l’esercizio dell’attività, previsti dalla normativa vigente.
L’attestazione deve essere corredata da atti che confermano la effettuazione di controlli e verifiche ed in particolare di asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati,finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco.
Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³, non a servizio di attività soggette, sarà sufficiente una dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali connessi con l’esercizio dell’attività.
Alla richiesta è allegata dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell’impresa di manutenzione del deposito ovvero dell’azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alle normative vigenti.

E’ quindi consigliabile che, oltre a far eseguire i controlli degli impianti di protezione attiva finalizzati alla asseverazione, il tecnico qualificato antincendio venga impiegato anche in altre valutazioni riguardanti lo stato dell’attività.
Infine, nel merito delle responsabilità derivanti dalla mancata presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, si rileva che, nel caso sia accertato il proseguimento dell’attività oltre il periodo di validità del CPI o SCIA, per il titolare si configura la presenza di violazione penale ai sensi dell’art.20 del D.L.gs. 8 marzo 2006, n.139. Inoltre, lo stesso titolare è comunque tenuto alla presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro il più breve tempo possibile. In tal caso la validità dell’attestazione,che sarà quinquennale o decennale in funzione del tipo di attività interessata, sarà calcolata dalla data di scadenza della SCIA o CPI originari.

I nostri tecnici specializzati seguiranno ogni fase per la richiesta e il rinnovo del C.P.I.

 

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