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Medico competente

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Approfondimenti sul MEDICO COMPETENTE
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08. Rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l’insorgenza di effetti dannosi.
Gli obiettivi della sorveglianza sanitaria sono la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi, l’ndividuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi, la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda. Questo servizio mira quindi al monitoraggio e al miglioramento del benessere dei dipendenti, accertandone periodicamente le condizioni fisiche e, soprattutto, valutando l’idoneità alla mansione alla quale sono destinati.
Gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica assegnata al lavoratore da parte del datore di lavoro.
Di norma gli accertamenti periodici del servizio di sorveglianza sanitaria sul lavoro hanno cadenza annuale. Altri accertamenti sono invece preventivi, per controllare l’assenza di controindicazioni per lo svolgimento del lavoro. Ogni esito sarà allegato alla cartella sanitaria di rischio, specificando l’idoneità e le eventuali limitazioni e prescrizioni. In ogni caso, il medico competente informerà datore di lavoro e lavoratore di ogni valutazione effettuata all’interno dell’azienda, così come disposto dal d.lgs 81/08.
Il medico competente certifica l’idoneità lavorativa del personale attraverso varie fasi che cominciano con l’istituzione della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08), in cui sono annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione (come suggerito all’allegato n 3A, nonché il giudizio di idoneità.
Accertamenti sanitari specialistici, ex art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08, sono previsti per i lavoratori in funzione dei rischi specifici presenti in azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

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